Incentivi per datori di lavoro

Indennità pari ai contributi versati per l’assicurazione sanitaria di base e per l’occupazione: il datore di lavoro che assume una persona con disabilità percepisce, per tale persona, un incentivo  finanziario di importo pari all’importo versato a titolo di contributi per l’assicurazione sanitaria di base e per l’occupazione. L’importo di tali contributi viene determinato in base ai contributi calcolati e versati, in conformità con le norme in materia di assicurazione obbligatoria.

Indennità per la prestazione ridotta: nell’assumere una persona con disabilità la quale non può effettuare la stessa quantità di lavoro di un lavoratore sano a causa della propria disabilità, il datore di lavoro ottiene il diritto a percepire un’indennità per la prestazione lavorativa ridotta. La quantità di lavoro viene determinata in base alla media della capacità operativa dei lavoratori sani. Il datore di lavoro viene indennizzato per la percentuale di salario che corrisponde alla percentuale di riduzione del regime lavorativo standard. La prestazione lavorativa ridotta è oggetto di un contratto il quale rappresenta la base per il versamento dell’indennità.

Cofinanziamento delle spese sostenute per l’assistente personale – facilitatore dell’integrazione lavorativa: nell’assumere una persona con disabilità il datore di lavoro ha il diritto a ottenere il cofinanziamento di una parte delle spese sostenute per un’altra persona che aiuta una persona con disabilità, temporaneamente o permanentemente, a compiere determinate attività che altrimenti non potrebbe svolgere autonomamente a causa della tipologia o del grado della propria disabilità.

Il datore di lavoro riceve un cofinanziamento delle spese  sostenute per l’assistente personale in base alle ore di lavoro effettivamente svolte, fino ad un massimo del 50% della base mensile minima stabilita mediante ordinanza del Ministero delle finanze e applicata per il calcolo dei contributi delle assicurazioni obbligatorie. Il cofinanziamento delle spese sostenute per l’assistente personale è oggetto di un contratto il quale rappresenta la base per il versamento dell’indennità.

Incentivi speciali

Erogazioni materiali una tantum – istruzione di persone con disabilità: il diritto alle erogazioni materiali una tantum interessa l’istruzione delle persone con disabilità occupate e delle persone con disabilità disoccupate.

Istruzione delle persone con disabilità occupate: il datore di lavoro che propone a un proprio dipendente con disabilità di accedere a un corso di istruzione svolto dallo stesso datore di lavoro o da terzi ottiene il diritto al finanziamento del 60% delle spese relative all’istruzione. La durata massima del corso di istruzione può essere di 6 mesi e, in via eccezionale, di 12 mesi, previo nulla osta rilasciato dal Fondo in base a una richiesta debitamente motivata. Il datore di lavoro ha il diritto di beneficiare di detta misura solo una volta per ogni dipendente. In casi eccezionali il datore di lavoro può beneficiare nuovamente di detta misura per lo stesso dipendente in caso di necessità dettate dalla natura delle mansioni e dall’introduzione di nuove tecnologie.

Istruzione delle persone con disabilità disoccupate ai fini dell’occupazione: il datore di lavoro che, nella fase preliminare all’assunzione, propone a una persona con disabilità disoccupata di accedere a un corso di istruzione, ottiene il diritto al finanziamento del 60% delle spese relative all’istruzione. La durata massima del corso di istruzione può essere di 6 mesi e, in via eccezionale, di 12 mesi, previo nulla osta rilasciato dal Fondo in base a una richiesta debitamente motivata. Il datore di lavoro ha il diritto di beneficiare di detta misura solo una volta per ogni dipendente. Entro 60 giorni dal termine del corso di istruzione il datore di lavoro è tenuto a stipulare in contratto di lavoro a tempo indeterminato con la persona con disabilità.

Risorse per l’adeguamento del posto di lavoro – adeguamento architettonico: il datore di lavoro che assume un dipendente con disabilità il quale, a causa della tipologia o della gravità della propria disabilità, necessita di un adeguamento del posto di lavoro consistente nella rimozione delle barriere architettoniche, ottiene il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’adeguamento del posto di lavoro per tale persona. Il rimborso per l’adeguamento è pari all’importo delle effettive spese sostenute per l’adeguamento. Il datore di lavoro deve presentare al Fondo una richiesta scritta di rimborso delle spese di adeguamento del posto di lavoro.

Risorse per l’adeguamento del posto di lavoro – adeguamento architettonico: il datore di lavoro che assume un dipendente con disabilità il quale, a causa della tipologia o della gravità della propria disabilità, necessita di un adeguamento del posto di lavoro consistente nella rimozione delle barriere architettoniche, ottiene il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’adeguamento del posto di lavoro per tale persona. Il rimborso per l’adeguamento è pari all’importo delle effettive spese sostenute per l’adeguamento. Il diritto al rimborso delle spese per l’adeguamento del posto di lavoro spetta anche alle persone che intraprendono il lavoro autonomo.  Il rimborso per l’adeguamento è pari all’importo delle effettive spese sostenute per l’adeguamento. Il datore di lavoro deve presentare al Fondo una richiesta scritta di rimborso delle spese di adeguamento delle condizioni di lavoro.

Fondi di credito a condizioni agevolate destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti o occorrente necessario per l’assunzione di una persona con disabilità: il datore di lavoro che beneficia di un credito con destinazione specifica per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti o occorrente necessario per l’assunzione di una persona con disabilità ottengono il diritto al sovvenzionamento del tasso di interesse fino a un massimo del 70% del tasso di interesse pattuito nel contratto di credito stipulato con la banca. Il sovvenzionamento del tasso di interesse viene effettuato fino all’estinzione del credito, a condizione che l’oggetto acquistato venga usato dal lavoratore con disabilità. Dopo la concessione del credito il datore di lavoro deve presentare al Fondo una richiesta scritta di sovvenzionamento del tasso di interesse.

Cofinanziamento delle spese per il terapista occupazionale: il datore di lavoro che assume una persona con disabilità ottiene il diritto al cofinanziamento di una parte delle spese sostenute per un’altra persona che facilita l’inserimento lavorativo della persona con disabilità (terapista occupazionale) per un periodo di 4 mesi dalla data di stipulazione del contratto di lavoro. Il datore di lavoro riceve un cofinanziamento delle spese  sostenute per il terapista occupazionale in base alle ore di lavoro effettivamente svolte. Il cofinanziamento delle spese sostenute per il terapista occupazionale è oggetto di un contratto il quale rappresenta la base per il versamento dell’indennità.

Sostegno all’occupazione ICCL